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OGM SI', OGM NO?
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Sabato 05 Giugno 2010

Il Consiglio di Stato autorizza la coltivazione degli OGM.

La mancata adozione dei piani regionali per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati), biologica (coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento comunitario 2092/91) e convenzionale (coltivazioni che non rientrano nelle precedenti) non può ostacolare il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione OGM[1]. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 183 del 19 gennaio 2010 sul ricorso proposto dall’azienda agricola friulana Dalla Libera Silvano contro il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla richiesta avanzata dall’azienda di autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate e iscritte nel catalogo comune europeo il Ministero aveva risposto di “non poter procedere all’istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla circolare MiPAAF del 31/03/2006”. L’azienda agricola ha così proposto il ricorso al TAR del Lazio - che lo aveva dichiarato inammissibile per un errore di forma (mancata notificazione alle regioni interessate) - e nel 2008 ripropone il ricorso davanti al Consiglio di Stato che, invece, accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento autorizzatorio. Se è vero che le regioni non hanno ancora adottato i piani regionali, per i giudici di Palazzo Spada non si può, infatti, ignorare il principio comunitario “costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”, (Corte Costituzionale n. 116/2006), recepito nell’ordinamento italiano con la direttiva 2001/18/CE sull’immissione degli OGM in commercio e sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM.

Il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei cosiddetti piani di coesistenza regionali esporrebbe, dunque, lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario.

Vicissitudini amministrative e cambio della guardia al Ministero dell’agricoltura.

Qualche giorno dopo la data di pubblicazione della sentenza, il 27 gennaio, si sarebbe dovuta tenere la Conferenza Stato Regioni con all’ordine del giorno anche l’esame dell’atto di indirizzo sulla coesistenza tra colture tradizionali e transgeniche ma il documento è stato ritirato. Lo ha chiesto Tiberio Rabboni, Assessore all’agricoltura presso la regione Emilia Romagna, proponendo una grande consultazione pubblica sull’argomento OGM con i rappresentanti del mondo agricolo, dei produttori biologici, degli ambientalisti e dei consumatori, prima di esaminare il documento stesso.

Nel frattempo al Ministero dell’Agricoltura è “cambiata la guardia” e il Ministro Zaia (eletto come presidente della regione Veneto) è stato sostituito dal Ministro Galan.

Zaia – che non ha mai perso occasione per comunicare la ferma contrarietà agli organismi geneticamente modificati – in occasione della decisione della Commissione europea del 2 marzo di “liberare” la coltivazione della patata OGM Amflora, aveva avanzato la proposta di richiedere la cosiddetta clausola di salvaguardia prevista dall’art. 23[2] della direttiva 2001/18/CE al fine di bloccare la commercializzazione e la coltivazione degli OGM nel territorio italiano.

Il 19 marzo, poco prima che si svolgessero le elezioni amministrative, Zaia ha firmato pubblicamente il decreto che vieterebbe la coltivazione del mais OGM Mon810, respingendo “la richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, contenente l’evento MON 810, formulata dall’Azienda Dalla Libera Silvano”. Nel testo del decreto si fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 183/2010 del Consiglio di Stato e alla conclusione formulata il 18 marzo dalla Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati che esprimeva parere non favorevole alla richiesta avanzata dall’azienda friulana. La Commissione prende atto delle informazioni fornite dall’azienda interessata e dalle considerazioni formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativamente alle difficili condizioni del territorio friulano “per realizzare la coesistenza e di conseguenza non si ritiene compatibile con l’uso di organismi geneticamente modificati, in particolare con il mais ampiamente diffuso nella regione, tenuto conto delle tecniche di coltivazione ordinariamente adottate”. Per la Commissione non sussistono, dunque, le misure previste dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 212/2001 “idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche”.

Il decreto interministeriale del 19 marzo è stato firmato anche dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro della Salute ma ad oggi non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal canto suo il Ministro Galan dichiara non voler mettere in discussione il decreto ma ci tiene a precisare che “la ricerca è un’altra cosa e va sempre e comunque incoraggiata” e lo ha sostenuto anche il 12 maggio durante un’audizione presso la Commissione agricoltura al Senato.

OGM in Europa e il diritto degli Stati membri di decidere in autonomia.

L’Europa ha dunque una direttiva di riferimento, la 2001/18/CE (che ha abrogato e sostituito le precedenti direttive 90/219, 90/220 3 98/81), sull’immissione degli OGM in commercio e sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ma il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, non vuole imporre la coltivazione degli OGM e dichiara di volere riconoscere a ciascuno Stato il diritto di decidere in autonomia.

Lo stesso Trattato istitutivo della Comunità europea all’art. 95, paragrafo 5, (a cui fa riferimento la direttiva 2001/18) prevede che lo Stato membro possa introdurre disposizioni nazionali in deroga a misure comunitarie di armonizzazione purché la disposizione sia fondata su nuove prove scientifiche inerenti la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esista un problema specifico (successivo all’introduzione della misura di armonizzazione) dello stato membro che presenta la richiesta. Proprio per la mancanza di prove scientifiche sulla tutela dell’ambiente, nel 2007 la Commissione europea respinse due articoli del progetto di legge polacco sugli OGM che introduceva disposizioni nazionali in deroga alla direttiva 2001/18.

Barroso ribadisce la sua posizione in occasione della decisione della Commissione europea che autorizza l’immissione in commercio della patata OGM Amflora il cui brevetto è di proprietà del gruppo tedesco Basf. Il presiedete sostiene che la Commissione non è per principio né a favore né contro gli OGM e propone un nuovo sistema di autorizzazione comunitario che tenga conto dei pareri scientifici e della libertà degli Stati membri di scegliere se coltivare o meno gli OGM; conferisce mandato di seguire il dossier sugli OGM al commissario UE alla Sanità, John Dalli.



[1] Il D.Lgs. n. 224 del 2003 (che ha attuato la direttiva 2001/18/CE sull’immissione degli OGM in commercio) definisce l’organismo geneticamente modificato come “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.

[2] Direttiva 2001/18/CE, art. 23 (“Clausola di salvaguardia”), comma 1: “Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio...”

Tiziana Giacalone
 
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